Importante sentenza canoni uso diverso su reddito tassabile se agito con sfratto per morosità

Pubblicata il: 04 Maggio 2021

I canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile? 

Contrariamente a quanto sostenuto da Agenzia Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha ritenuto che il locatore non è tenuto a dichiarare i canoni di locazione non percepiti  dalla data di proposizione della domanda di risoluzione  e non da quella del suo accoglimento per il principio secondo il quale la durata del processo non può danneggiare l’attore e pertanto gli effetti della sentenza di risoluzione del contratto di locazione retroagiscono alla data della domanda, a nulla rilevando la data dell’effettivo rilascio, come sostenuto da Agenzia Entrate.

Gli effetti della sentenza di risoluzione del contratto di locazione retroagiscono alla data della domanda giudiziale dell’appellato con la conseguenza che, il locatore non è tenuto ai fini Irpef a dichiarare i canoni di locazione non percepiti dopo l’accertata risoluzione del contratto. E’ quanto ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale del Lazio con sentenza n. 1984 del 16 aprile 2021.

A seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate che rettificava la dichiarazione presentata da un locatore di immobile di Roma ai fini Irpef per l’anno 2011, per omessa dichiarazione dei canoni di locazione derivanti da un contratto di locazione commerciale, il contribuente impugnava l’atto innanzi alla Commissione eccependo la mancata percezione dei canoni di locazione per morosità comprovata dalla risoluzione del contratto a seguito di ordinanza di sfratto per morosità. La Ctp, accoglieva il ricorso del contribuente, ritenuta provata l’omessa percezione dei canoni.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello eccependo che l’accertata morosità del conduttore si sarebbe conclusa in data 26.04.2011 data di rilascio dell’immobile, successiva all’anno di imposta 2010. Con la conseguenza che la risoluzione del contratto di locazione sarebbe avvenuta alla data dell’effettivo rilascio dell’immobile.

Il locatore ha contrastato quanto assunto dall’Agenzia precisando che nel giudizio di intimazione di sfratto per morosità, l’ordinanza di rilascio dell’immobile ha effetti anticipatori rispetto alla risoluzione del contratto di locazione avvenuto con sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 12.07.2010. La CTR ritiene fondamentale nel caso di specie, dover rimarcare il principio civilistico di carattere generale secondo cui “la costituzione in mora del conduttore, necessaria, per gli obblighi risarcitori per ritardata restituzione, si determina sia nel caso di risoluzione di diritto, dalla data di proposizione della domanda, e non da quella del suo accoglimento, per il principio secondo il quale la durata del processo non può danneggiare l’attore comporta che gli effetti della sentenza di risoluzione del contratto di locazione retroagiscono senza alcun dubbio alla data della domanda giudiziale dell’appellato, e quindi, nel caso di specie all’anno 2010, a nulla rilevando che l’effettivo rilascio dell’immobile sia avvenuto nel 2011.

Inoltre, l’appellato ha anche depositato fin dal primo grado la sentenza del tribunale di Roma con la quale è stato dichiarato risolto per morosità della conduttrice il contratto di locazione fissando l’esecuzione per il 31.08.2010.

La commissione conclude precisando che i canoni non percepiti per morosità costituiscono reddito tassabile, fino a che non sia intervenuta la risoluzione del contratto o un provvedimento di convalida dello sfratto, e nel caso de quo la risoluzione del contratto d’affitto è avvenuta con sentenza del 2010.

Pertanto, il contribuente non è tenuto a dichiarare, ai fini Irpef, i canoni non percepiti nell’anno 2011, dopo l’accertata risoluzione del contratto di locazione in data anteriore all’anno di imposta 2011.

Segnalato da Avv. Simonetta Del Picchia (Fonte Studio Cataldi).

 

 

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