STATUTO APPROVATO DAL CONGRESSO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI PARMA IN DATA 29-09-2001

ART 1 – COSTITUZIONE

È costituita l’Associazione sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari della provincia di Parma (ASPPI Parma) ente non commerciale, senza scopo di lucro. L’Associazione aderisce all’ASPPI, Associazione Sindacale Nazionale, accettandone lo Statuto e adempiendo a tutte le deliberazioni assunte dagli organi competenti della medesima, ai sensi dello Statuto e dei regolamenti legittimamente adottati.

ART 2 – SCOPI E FUNZIONI

L’Associazione è autonoma, democratica ed apartitica ed ha lo scopo di: a) tutelare e rappresentare in ogni sede e a qualsiasi livello gli interessi economici, patrimoniali e morali della piccola proprietà immobiliare e dell’istituto condominiale; b) assistere i piccoli proprietari immobiliari in questioni di carattere giuridico, sociale, amministrativo, tecnico e fiscale presso Enti pubblici e privati, sia in sede amministrativa che giudiziaria, ovunque siano coinvolti interessi dei piccoli proprietari, quando non siano in contrasto con gli interessi generali della categoria; c) promuovere attività di studi e/o di ricerca sociale, giuridico, tecnico, economico, statistico inerente i problemi della conservazione e sviluppo della piccola proprietà immobiliare e della gestione del territorio e dell’ambiente; d) adoperarsi per conseguire presso gli organi istituzionali del Governo periferico e degli Enti locali, sensibilizzando l’opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato immobiliare, favorendo con ogni mezzo l’accesso del risparmio alla piccola proprietà immobiliare, rimovendo ogni remora od ostacolo esistenti, anche di carattere fiscale e creditizio, favorendo la normalizzazione del regime locatizio; e) enti locali, sensibilizzando l’opinione pubblica, la massima accessibilità al mercato immobiliare, favorendo con ogni mezzo l’accesso del risparmio alla piccola proprietà immobiliare, rimovendo ogni remora od ostacolo esistenti, anche di carattere fiscale creditizio, favorendo la normalizzazione del regime locatizio; f) svolgere opera di propaganda e di informazione in relazione agli scopi sociali mediante conferenze, manifestazioni, pubblicazioni sindacali, giuridiche e tecniche ed altre idonee iniziative; g) stipulare accordi, convenzioni e contratti nell’interesse della categoria rappresentata, predisporre ed espletare corsi di formazione professionale o di altro genere, senza scopo di lucro, nell’ambito degli istituti normativi attinenti l’oggetto sociale; h) assegnare propri rappresentanti presso gli organi dello Stato od in altri enti od organismi, i) stringere rapporti di collaborazione e/o adesione, salvaguardando l’autonomia propria amministrativa ed organizzativa, con organizzazioni locali, comprensoriali, regionali o nazionali i cui scopi risultino affini o convergenti; j) costituire eventualmente imprese e società od aderirvi se già costituite, che abbiano il fine del raggiungimento degli scopi sopra indicati, mediante l’espletamento di specifici servizi e funzioni; k) prestare ai soci servizi necessari alla informazione ed ella tutela dei loro diritti di piccoli proprietari immobiliari e consumatori.

ART. 3 – REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione, accettando il presente Statuto ed i regolamenti emanati dagli organi competenti, i proprietari di una o più unità immobiliari o titolari di diritti reali di godimento sulle medesime, nonché coloro che, apprestandosi a divenirlo intendono usufruire della tutela e dei servizi dell’associazione ai fini dei relativi adempimenti. Possono inoltre far parte dell’associazione enti e aggregazioni di carattere collettivo, secondo modalità di ammissione e di partecipazione all’attività associativa che sono stabiliti dalla Direzione Provinciale.

ART. 4 – ISCRIZIONE

Con la consegna e sottoscrizione della tessera associativa, il Socio accetta completamente lo Statuto dell’ASPPI provinciale, il suo regolamento e le norme ad essi collegate.

ART. 5 – DURATA DEL’ISCRIZIONE

L’iscrizione in qualità di Associato si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale. Tale iscrizione vale per l’anno solare in corso dalla data del versamentlo. Altri tipi di associato potranno essere individuati con delibera della Direzione Nazionale, secondo le condizioni decise dalla Direzione Provinciale. Viene sancita la intrasmissibilità (se non a causa di morte) e la non rivalutabilità della quota associativa versata. La domanda di iscrizione deve essere diretta alla Direzione Provinciale dall’interessato e deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento e delle norme collegate.

ART. 6 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Il socio in regola con i versamenti contributivi gode di tutti i diritti di elettorato, attivo e passivo, nelle assemblee congressuali e nel Congresso Provinciale, trascorsi sei mesi dalla data di iscrizione. Il socio, in regola con i versamenti dei contributi associativi, ha diritto di consultazione, di assistenza, di informazione, di utilizzazione dei servizi presso gli uffici dell’Associazione con le modalità funzionali ed amministrative adottate e rese note dalla Direzione Provinciale. La qualità di socio si perde per comportamento giuridico e morale contrario alle norme dello Statuto e del Regolamento ed agli interessi dell’Associazione.

ART. 7 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati sono costituiti, in relazione alla gravità dell’infrazione, da: a) richiami scritti; b) sospensione da uno a sei mesi; c) esclusione. Sono considerati in ogni caso infrazioni le violazioni delle norme statutarie e del regolamento. I provvedimenti disciplinari sono deliberati dalla Direzione Provinciale a maggioranza. Contro tali decisioni è consentito il reclamo al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento tramite raccomandata.

ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8 – ORGANI E CARICHE DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi elettivi dell’Associazione Provinciale: a) la Direzione Provinciale b) la Giunta esecutiva c) il Presidente d) il Collegio dei Revisori di conti e) il Collegio dei Probiviri Sono cariche sociali a cui vengono attribuite responsabilità operative: a) il Segretario b) l’Amministratore Organo principale dell’Associazione è il Congresso Provinciale.

CAPO I • IL CONGRESSO PROVINCIALE

ART. 9 – IL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale viene convocato dalla Direzione Provinciale ogni quattro anni in via ordinaria tramite comunicazione scritta ad ogni associato e comunque deve essere convocato nell’anno del Congresso Nazionale, da 90 gg a 30 gg. prima della tenuta dello stesso. La comunicazione deve contenere l’invito a partecipare al Congresso con la specifica dell’ordine dei lavori e con allegato il regolamento elettorale, unitamente alle modalità operative. Pari comunicazione deve essere inviata alla Direzione Nazionale entro almeno 45 giorni prima della data fissata per il Congresso Provinciale. Il Congresso Provinciale può essere riunito in via straordinaria a richiesta motivata e sottosritta da almeno il 30% degli associati in regola con la quota associativa da inoltrarsi alla Direzione Provinciale. La Direzione Provinciale può deliberare la convocazione di un Congresso straordinario – per ragioni motivate – con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Direzione Provinciale stessa. Hanno diritto a partecipare al Congresso Provinciale solamente i soci in regola con i versamenti contributivi.

ART. 10 – SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale nomina una presidenza che sovrintende al suo svolgimento nonché alle singole commissioni, nominate pur’esse dal Congresso, per l’adempimento delle seguenti funzioni: verifica dei poteri, modifiche o integrazioni statutarie, mozione conclusiva, elettorale. Al Congresso viene presentata una relazione approvata dalla Direzione Provinciale uscente sulle attività poste in essere dal Congrsso precedente. Pari relazione viene presentata dal Collegio dei Revisori uscente. Il congresso approva in toto o con rilievi o non approva le relazioni. Al Congresso Provinciale partecipa di diritto un membro della Direzione Nazionale con funzione di garante della regolarità di svolgimento del Congresso.

ART. 11 – POTERI DEL CONGRESSO PROVINCIALE

I poteri del Congresso Provinciale sono: a) approvare e modificare la Statuto; b) fissare le direttive e gli orientamenti generali per le attività sindacali della Direzione Provinciale; c) eleggere la Direzione Provinciale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; d) nominare i Delegati al Congresso Nazionale dell’ASPPI; e) deliberare lo scioglimeno dell’ Associazione con esclusiva assemblea straordinaria, con una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi.

ART. 12 – DECISIONI DEL CONGRESSO PROVINCIALE

Ogni socio ha diritto a partcipare al Congresso Provinciale con diritto ad un voto qualunque sia il valore della/e quota/e da lui versata/e. Ogni socio può essere eletto negli organismi sociali. Le decisioni del Congresso, prese a maggioranza relativa di voti dei presenti, sono obbligatorie per tutti i soci e per gli organi dell’ Associazione. Al Congresso Provinciale partecipano, con diritto al voto, i Delegati delle Sezioni sub-provinciali. Costoro potranno disporre del numero di deleghe stabilite dal Regolamento istitutivo delle Sezioni sub-provinciali. È ammessa facoltà di delega al voto, ma ogni socio non potrà avere più di due deleghe, salvo i deleganti delle Sezioni sub-provinciali.

ART. 13 – LA DIREZIONE PROVINCIALE

a Direzione Provinciale determina le linee principali di carattere politico-sindacali e organizzative dell’associazione affidandone l’esecutività alla Giunta Esecutiva, fino al successivo Congresso Provinciale, che in via ordinaria deve essere celebrato nell’anno del Congresso Nazionale, e delibera a maggioranza dei voti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La Direzione Provinciale convoca il Congresso Provinciale in sede ordinaria e straordinaria. La data di convocazione del Congresso ordinario o straordinario deve essere resa nota con trenta giorni di anticipo ai soci ed alle Sezioni sub-provinciali. Fa parte della Direzone Provinciale, come membro aggiunto con ogni diritto, un delegato per ogni Sezione sub-provinciale.

CAPO II • LA DIREZIONE PROVINCIALE

ART. 14 – CARICHE ASSOCIATIVE

La Direzione Provinciale elegge nel proprio seno alla prima riunione:

a) il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore; b) la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto: Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, l’Amministratore; La Direzione Provinciale si riunisce non meno di una volta ogni due mesi.

La Direzione Provinciale determina le linee principali di carattere politico-sindacali e organizzative dell’associazione affidandone l’esecutività alla Giunta Esecutiva, fino al successivo Congresso Provinciale, che in via ordinaria deve essere celebrato nell’anno del Congresso Nazionale, e delibera a maggioranza dei voti con la presenza della metà più uno dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. La Direzione Provinciale convoca il Congresso Provinciale in sede ordinaria e straordinaria. La data di convocazione del Congresso ordinario o straordinario deve essere resa nota con trenta giorni di anticipo ai soci ed alle Sezioni sub-provinciali. Fa parte della Direzone Provinciale, come membro aggiunto con ogni diritto, un delegato per ogni Sezione sub-provinciale.

I poteri del Congresso Provinciale sono:

a) approvare e modificare la Statuto; b) fissare le direttive e gli orientamenti generali per le attività sindacali della Direzione Provinciale; c) eleggere la Direzione Provinciale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; d) nominare i Delegati al Congresso Nazionale dell’ASPPI; e) deliberare lo scioglimeno dell’ Associazione con esclusiva assemblea straordinaria, con una maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi. Ogni socio ha diritto a partcipare al Congresso Provinciale con diritto ad un voto qualunque sia il valore della/e quota/e da lui versata/e. Ogni socio può essere eletto negli organismi sociali. Le decisioni del Congresso, prese a maggioranza relativa di voti dei presenti, sono obbligatorie per tutti i soci e per gli organi dell’ Associazione. Al Congresso Provinciale partecipano, con diritto al voto, i Delegati delle Sezioni sub-provinciali. Costoro potranno disporre del numero di deleghe stabilite dal Regolamento istitutivo delle Sezioni sub-provinciali. È ammessa facoltà di delega al voto, ma ogni socio non potrà avere più di due deleghe, salvo i deleganti delle Sezioni sub-provinciali.

ART. 15 – SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE

In caso di morte, dimissioni o decadenza di uno o più membri della Direzione Provinciale eletti dal Congresso Provinciale si provvede alla loro sostituzione mediante: a) subentro di diritto dei candidati che nella elezione congressuale hanno riportato il maggior numero di voti tra i non eletti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse un’indicazione di preferenze nell’ambito di una più ampia rosa di candidati; b) subentro di diritto, nell’ordine, dei candidati eletti come membri supplenti, nel caso che il sistema elettorale adottato dal Congresso prevedesse liste bloccate con l’indicazione dei membri supplenti; c) cooptazione di altri associati, mediante votazione che ottenga nella stessa Direzione Provinciale la maggioranza di almeno due terzi dei votanti. I Membri della Direzione Provinciale che non giustifichino l’assenza da tre riunioni consecutive decadono dall’incarico. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 16 – COMPITI DELLA DIREZIONE PROVINCIALE

La Direzione Provinciale: a) approva il Regolamneto di attuazione e/o integrazione dello Statuto; b) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario; c) approva i bilanci consuntivi e preventivi, presentati dalla Giunta; d) determina le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti del programma approvato dal Congresso Provinciale; e) delibera sulle modalità e tempi di attuazione delle principali iniziative; f) nomina i propri rappresentanti presso Enti, commissioni o istituzioni pubbliche o private e presso il Comitato Regionale; propone al Congresso Provinciale i nominativi dei delegati al Congresso Provinciale i nominativi dei delegati al Congresso Nazionale; g) stabilisce norme elettorali, disciplinari, amministrative, organizzative a completamento ed integrazione dello Statuto e stabilisce l’insediamento della sede sociale; h) nomina le Commissioni di lavoro; i) può nominare membri aggiuntivi alla Giunta Esecutiva; j) può cooptare personalità che siano distinte per meritorie attività a favore dell’ Associazione. Le norme di cui al precedente comma debbono essere rese note ai Soci a mezzo di comunicati da affiggere nei locali dell’Associazione e delle Sezioni. La Direzione Provinciale provvede – entro il trenta novembre di ogni anno – a fissare la quota associativa per l’anno successivo. La Direzione Provinciale può istituire organizzazioni sub-provinciali – intercomunali, comunali e/o di quartiere – determinandone giurisdizione, circoscrizione, competenza tecnica ed amministrativa e regolamento esecutivo.

ART. 17 – LA GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva, composta da almeno quattro membri, assicura l’esecutività delle delibere della Direzione Provinciale e garantisce la gestione quotidiana dell’Associazione. 2. La Giunta provvede alla gestione amministrativa dell’Associazione nell’ambito del bilancio preventivo adottato dalla Direzione Provinciale. 3. La Giunta Esecutiva delibera a maggoiranza con la presenza di almeno tre membri fra cui il Presidente o Vice Presidente; in caso di parità di voti prevale il voto presidenziale. Convoca, almeno sette giorni prima della data convenuta, le riunioni della Direziona Provinciale indicando i punti all’ordine del giorno. 4. La Giunta Esecutiva si riunisce almeno una volta al mese.

ART.18 – IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente presiede le riunioni di tutti gli organi colleggiali dell’Associazione, salvo delega al Vice Presidente o altro componente della Direzione. Il Presidente ha la rappresentanza politico-sindacale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi per quanto concerne il coordinamento e la programmazione dell’amministrazione economica-finanziaria-fiscale della stessa, con facoltà di delega. Il Vice Presidente o i Vice Presidenti, oltre alla sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento, coordina un settore di attività su mandato della Direzione e assicura l’attuazione delle funzioni demandategli dal presente Statuto.

ART.19 – IL SEGRETARIO

Il Segretario cura la compilazione dei verbali delle sedute degli organi collegiali dell’Associazione e la conservazione di tutta la documentazione ufficiale, cura la convocazione e l’organizzazione delle sedute degli organi medesimi, attua la circolazione dei documenti e delle informazioni tra gli organi sociali, provvede agli adempimenti previsti per l’ammissione degli associati, cura i rapporti con i soci, con gli Enti, con le Istituzioni pubbliche, con le Istituzioni politiche e sindacali su richiesta o autorizzazione del Presidente. Coordina il funzionamento dei servizi di consulenza e dei servizi in genere dell’Associazione, cura il rapporto con i dipendenti atto alla circolazione dei documenti e delle informazioni tra le strutture operative, svolge le funzioni per le quali venga esspressamente delegato o dalla Direnzione Provinciale o dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

ART. 20 – L’AMMINISTRATORE

L’Amministratore è responsabile della tenuta e conservazione dei libri contabili e della documentazione fiscale dell’Associazione, e su delega del Presidente è responsabile della gestione economica-fiscale. Per ogni anno, entro il trenta novembre, predispone un bilancio preventivo per l’esercizio successivo e il Bilancio Consuntivo per l’anno in corso. Predispone altresì eventuali assestamenti di bilancio sottoponendoli tutti alla verifica della Giunta per essere presentati alla Direzione Provinciale. Predispone entro il 31 marzo dell’anno successivo il bilancio consuntivo definitivo. Predispone altresi, la relazione patrimoniale quadriennale da presentare al Congresso Provinciale.

ART. 21 – REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA DELLE CARICHE SOCIALE

Le cariche sociali di norma sono onorifiche e le relative prestazioni senza corrispettivo economico, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento del mandato, ad eslusione dell’incarico conferito al Presidente, al Segretario, all’Amministratore ai quali potrà essere conferita un’indennità per l’attività sindacale prestata, cosi come, per comprovati motivi, agli altri membri di Giunta o Delegati, con delibera della Direzione Provinciale, esclusi coloro che siano già dipendenti dell’Associazione. La Direzione Provinciale peraltro può prevedere la corresponsione dei gettoni di presenza con riferimento allo svolgimento di riunioni o di mansioni.

ART. 22 – ESERCIZIO FINANZIARIO – DURATA.

L’esrcizio finanziario ha durata annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Verrà annualmente redatto dall’Amministatore il rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dalla Direzione Provinciale.

ART. 23 – GRUPPI E/O COMMISSIONI DI LAVORO

I Gruppi e/o Commissioni di lavoro, nell’ambito delle relative direttive generali fissate dalla Direzione Provinciale, svolgono – mediante indagini, studi, esami e proposte – l’attività preparatoria per i provvedimenti di competenza del massimo organo decisionale dell’Associazione. Sono costituiti per determinati settori d’intervento ed anche per specifici argomenti al fine di consentire alla Direzione Provinciale di recepire più direttamente la volontà dei Soci e di svolgere quanto forma oggetto del precedente Art. 2, individuando i problemi della categoria in relazione all’assetto del territorio, all’edilizia convenzionata, alla locazione, ai tributi, all’amministrazione immobiliare, ai condomini ecc. e debbono presentare progetti di attività temporalizzati e finalizzati secondo le direttive della Direzione. I Responsabili dei Gruppi e/o Commissioni di lavoro, nominati dalla Direzione, possono chiamare a far parte delle singole Commissioni, rispettivamente presiedute, soci e non soci, al fine di garantire la maggiore funzionalità ed efficienza alle Commissioni stesse. Sul numero e sui settori d’intervento dei Gruppi e/o Commissioni di lavoro decide la Direzione Provinciale. Il Coordinatore di tali Gruppi di lavoro (che le presiederà su delega del Presidente Provinciale) potrà convocare i membri anche telefonicamente, quanto lo riterrà necessario. I membri componenti, con l’accettazione della nomina, accettano anche le relative personali responsabilità.

CAPO III • GLI ORGANI DI CONTROLLO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri e nomina nel suo seno il Presidente e sorveglia l’amministrazione dell’Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed inoltre verifica i conti consuntivi ed i bilanci preventivi annuali facendone relazione alla Direzione. Il Collegio dei Revisori dei Conti può anche accertare in ogni momento la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori di proprietà sociale. Redige una relazione quadriennale sulla gestione economica-finanziaria che viene allegata a quella patrimoniale predisposta dall’Amministratore da presentare al Congresso Provinciale. I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Direzione Provinciale senza diritto di voto.

ART. 25 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri – formato da tre membri ed i cui Membri possono essere anche non soci – nomina nel suo seno il Presidente ed è competente a decidere. a) sui reclami proposti dagli esclusi dell’Associazione per provvedimenti della Direzione Provinciale; b) sulle vertenze fra soci e gli organi dell’Associazione e delle Sezioni; c) sulle vertenze portate alla sua decisione dalle norme regolamentari ed amministrative emanate dalla Direzione Provinciale. I ricorsi al Collegio vanno depositati presso la sede provinciale dell’Associazione e portati immediatamente all’attenzione del Presidente del Collegio stesso, il quale convoca i suoi membri per la decisione entro 30 giorni. Alla riunione del Collegio devono essere convocati il ricorrente e la parte coinvolta, che hanno diritto di parola ma non di voto. Il Collegio decide a maggioranza: in caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

CAPO V • DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – IL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell’Associazione è formato dagli avanzi numerari di gestione e dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquistati.

ART. 27 – PROVENTI DELL’ASSOCIAZIONE

I proventi dell’Associazione sono costituiti da: a) i contributi ordinari annuali corrisposti dagli associati; b) i contributi straordinari corrisposti volontariamente dagli associati oppure stabiliti con delibere apposite adottate dalla Direzione Provinciale; c) i corrispettivi, escluso ogni fine di lucro, corrisposti per prestazioni di servizi, indizione e tenuta di corsi di formazione professionale, nonché per cessione anche a terzi di proprie pubblicazioni, cedute prevalentemente agli associati; d) i corrispettivi per l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, strettamente complementari alle attivitrà ed agli scopi istituzionali, effettuati nei confronti degli stessi Associati; e) contributi, donazioni e oblazioni erogati da Enti, amministrazioni pubbliche, associazioni e privati; f) fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, convegni, dibattiti e corsi professionali; g) corrispettivi per l’assistenza prestata agli Associati in materia di applicazione dei contratti di lavoro collettivi, della legislazione sul lavoro, sulle locazioni, per il condominio ed ambientalista.

ART. 28 – SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione, il patrimonio mobiliare, immobiliare e finanziario – su delibera del Congresso provinciale – sarà devoluto ad altra/e Associazione/i ed Ente/i con finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 2 comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

Viene fatto espresso divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 30 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali sugli Enti non commerciali di tipo associativo.