Pubblicata il: 19 Marzo 2020
Il D.L. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020, reca alcune misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con tale provvedimento è stata introdotta una particolare agevolazione per i soggetti che
esercitano un’attività d’impresa nell’ambito della quale conducono in locazione un immobile in
categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), pur se con alcune esclusioni e limitazioni di
seguito analizzate.
Secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto in questione, al fine di contenere gli
effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno
2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione,
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Sotto il profilo soggettivo, la disposizione è destinata ad esplicare i suoi effetti esclusivamente
nei confronti dei soggetti che esercitano un’attività d’impresa, restando esclusi coloro che
esercitano arti e professioni (c.d. “liberi professionisti”).
Relativamente agli aspetti oggettivi, l’agevolazione si riferisce alle “locazioni”, senza fare
riferimento ad alcuna specifica tipologia di contratto di locazione, di immobili in categoria C/1.
È evidente quindi che ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa utilizzando un immobile
in categoria C/1 in base ad un titolo giuridico diverso dalla locazione non spetterà alcun
credito d’imposta: ad esempio, non è prevista alcuna agevolazione nel caso di immobili C/1
utilizzati in base ad un contratto di comodato o detenuti in proprietà (indipendentemente
dalla sussistenza o meno di un eventuale mutuo per il quale viene corrisposta una rata
periodica).
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