ONERI DETRAIBILI LEGGE DI BILANCIO 2020

di Casaservice srl

Pubblicata il: 14 Gennaio 2020

La legge di bilancio in vigore dal 1/01/2020 stabilisce che per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del

Testo Unico delle Imposte sul reddito non si possono più utilizzare i contanti.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’art. 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

  • Interessi passivi mutuo prima casa
  • Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
  • Spese mediche
  • Veterinarie
  • Funebri
  • Frequenza scuole e università
  • Assicurazione rischio morte
  • Erogazioni liberali
  • Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed altre strutture ed impianti sportivi
  • Affitti studenti universitari
  • Canone abitazione principale
  • Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
  • Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica in relazione alle spese sostenute per:

  • Acquisto di medicinali e di dispositivi medici
  • Prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche (AUSL azienda ospedaliera…) o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale

Si rammenta che il testo fa riferimento a “detrazioni” e non a “deduzioni” facendo ritenere escluse queste ultime dall’obbligo suddetto.

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