Sospensione versamenti e adempimenti alluvione Emilia Romagna 2023

Pubblicata il: 13 Giugno 2023

Il Decreto legge del 01.06.2023 n. 61 (Decreto Alluvione Emilia Romagna), pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 01.06.2023 n. 127, contiene misure per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, e che hanno colpito i territori dell’Emilia-Romagna e di alcune zone delle Marche e della Toscana. Nei confronti dei soggetti che alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero a sede legale o la sede operativa nei Comuni indicati nell’allegato al Decreto Alluvioni (Allegato 1 – elenco dei Comuni interessati), si prevede la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo. In particolare per i Piccoli Proprietari si prevede: la sospensione dei versamenti e degli adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023. L’articolo 1 del decreto sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a favore dei soggetti coinvolti nei gravi eventi alluvionali del maggio 2023 che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al decreto-legge.

Versamenti e adempimenti sospesi. Nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, sono sospesi i termini:

  • dei versamenti tributari in scadenza, come ad esempio:
  • acconto IMU in scadenza il 16.06.2023,
  • liquidazioni Iva mensile (in scadenza il 16.06.2023, 17.07.2023, 21.08.2023),
  • liquidazioni Iva trimestrale del primo e secondo trimestre 2023 (in scadenza rispettivamente il 16.05.2023 e il 17.07.2023),
  • degli adempimenti tributari in scadenza, come ad esempio:
  • la presentazione dei modelli INTRA relativi ai mesi di aprile, maggio, giugno, luglio (in scadenza rispettivamente il 25.05.2023, 26.06.2023, 25.07.2023, 25.08.2023) e dei modelli INTRA relativi al secondo trimestre (in scadenza il 25.07.2023),
  • degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali inclusi nell’allegato al presente decreto, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti territori,
  • relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/73, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta (comma 3 art. 1);
  • relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

 

I versamenti sospesi di cui sopra, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, i versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

Sono inoltre sospesi i versamenti, tributari e non, in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, derivanti:

  • dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione,
  • da avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi (previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122),
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione (di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44),
  • dalle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
  • dagli atti esecutivi emessi dagli Enti locali (di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Tali versamenti riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023 (dalla scadenza del periodo di sospensione).

Il comma 9 dell’articolo 1 dispone infine la sospensione dei versamenti e degli adempimenti previsti per l’adesione ad uno degli istituti di definizione agevolata della cd. “tregua fiscale” che scadono durante il periodo di sospensione.

In relazione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazione-quater”), per i soggetti interessati, i termini e le scadenze previsti dall’articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di 3 mesi.

ASPPI Emilia Romagna

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